Risposta N. 342 Agenzia delle Entrate

ASP (Aziende di Servizio alla Persona) e Superbonus. Assenza dei presupposti soggettivi

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante rappresenta di essere una ex IPAB e che, in data..., ha deliberato la sua trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP), in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale del 18 marzo 2003 n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, per la classificazione e la trasformazione delle IPAB. Precisa, inoltre, di essere senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico, che opera sotto la vigilanza della Regione .... e offre servizi assistenziali e sanitari in favore della popolazione anziana non autosufficiente.

L'ASP intende ristrutturare una parte del complesso edilizio che gestisce direttamente (complesso ....) quale RSA per anziani e precisa che la parte di struttura su cui intende effettuare i lavori è di notevoli dimensioni anche se è accatastata come immobile unitario.

Ciò posto, chiede di potere fruire del Superbonus previsto per le ONLUS, ai sensi dei commi 9 e 10 bis dell'articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, in particolare considerando l'immobile predetto non come unica unità, ma rispetto al numero delle unità che si ottengono, valutando la superficie media di un'abitazione così come individuata dal M.E.F. in mq. 117,00.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che le agevolazioni sulle ristrutturazioni possono essere utilizzate dalla ASP senza limiti numerici di unità immobiliari, purché nel rispetto dei parametri posti dalla legge e con facoltà di utilizzare le agevolazioni proprie delle ONLUS.

In particolare, l'Istante sostiene che, con il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, il legislatore ha voluto riconoscere in capo alle ASP le medesime agevolazioni di carattere fiscale proprie delle ONLUS.

A supporto di tale conclusione, l'Istante osserva che la natura pubblicistica della ASP non dovrebbe rappresentare un impedimento alla fruizione del Superbonus in quanto la relativa normativa "considera tra i soggetti destinatari gli IACP (enti di natura pubblicistica) e questo per equiparazione funzionale con le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (enti di natura privatistica)"; ritiene, per contro, che vada trattato diversamente "il caso di una ex IPAB che, trasformatasi in ente di diritto privato, avesse liberamente scelto di non conformarsi alle previsioni proprie delle ONLUS o delle ODV o delle APS: tale caso non potrebbe che portare alla nonapplicabilità di una equiparazione alle ONLUS, ma questo perché sarebbe originariamente emersa una volontà diretta e positiva di non allinearsi a tali normative agevolative".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato, dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio2022) disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del22 dicembre 2020, n. 30/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.

In particolare, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, il citato articolo 119, comma 9, del decreto Rilancio, prevede che «le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all' articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.».

Stante la suddetta elencazione tassativa, si ritiene pertanto che non sussistano, incapo all'Istante i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus in quanto la disposizione normativa in commento non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno eseguiti in base alle normative urbanistiche e alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute su cui resta fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.