Risposta n. 377 del 10/07/2023

Superbonus: momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad ''abitazione principale'' di un'unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione – articolo 119 del decreto legge19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 QUESITO 
L'Istante riferisce di aver acquistato, fruendo dell'agevolazione c.d. ''prima casa'',  un immobile accatastato in categoria A/3 ma descritto come  ''parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati'', con ''solo parte delle pareti esterne'' e, pertanto, ''inagibile''. 
Per  rendere  abitabile  detto  immobile,  rappresenta  di  essere  intenzionata  ad  effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e di volersi avvalere, a tal fine, delle agevolazioni cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 
A  tal  fine,  l'Istante  dichiara  di  soddisfare  parzialmente  le  condizioni  previste  dalla normativa vigente per accedere al Superbonus in caso di interventi su immobili  unifamiliari, in quanto risulta: 
  •  essere titolare di diritto di proprietà sull'unità immobiliare; ­  
  • avere  un  reddito  di  riferimento,  determinato  ai  sensi  del  comma  8­bis.1  dell'articolo 119 del citato decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.
 A  causa  della  riportata  inagibilità  dell'immobile,  però,  evidenzia  di  non  aver  ancora stabilito la propria residenza nello stesso e che ciò potrà avvenire solo al termine  dei lavori di demolizione e ricostruzione.
Chiede, pertanto, se possa beneficiare del Superbonus qualora adibisca l'immobile  a propria abitazione principale, stabilendovi anche la propria  residenza, solo alla  fine  degli interventi previsti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante non prospetta alcuna possibile soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina la  detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di  impianti  fotovoltaici  e  delle  infrastrutture  per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici  negli  edifici)  nonché  al  consolidamento  statico  o  alla  riduzione  del  rischio  sismico  degli   edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ''ecobonus'') nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi  quelli  antisismici  (c.d.  ''sismabonus''), attualmente  disciplinate,  rispettivamente,  dagli  articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. 
Le tipologie  e i  requisiti tecnici  degli interventi  oggetto  del  Superbonus  sono  indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito  soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 
Con  riferimento  all'applicazione  di  tale  agevolazione  sono  stati  forniti  chiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione  del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, con la  circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E e, da ultimo, con la circolare 13 giugno 2023, n.  13/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della  normativa in esame. 
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia  di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili  nell'apposita  area  tematica  presente  sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle  entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus. 
Le disposizioni sopra citate sono state oggetto di successivi interventi normativi  ad  opera  del  decreto  legge  18  novembre  2022,  n.  176  (cd.  decreto  Aiuti­quater),  convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197  (legge  di  bilancio  2023),  e  del  decreto­legge  16  febbraio  2023,  n.  11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 che hanno, tra l'altro, modificato l'ambito soggettivo di applicazione nonché la misura della detrazione  spettante. 
Nello specifico, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del citato decreto Aiuti­quater  ha  modificato  il  comma  8­bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio,  introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale  per gli interventi avviati a partire dal  1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di  un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90 per cento  delle  spese  sostenute entro il  31  dicembre  2023, a condizione che il contribuente  sia  titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la  stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un  ''reddito di riferimento'', determinato ai sensi del comma 8­bis.1 del medesimo articolo  119, non superiore a 15.000 euro.
Con  la  citata  circolare  n.  13/E  del  2023  è  stato,  al  riguardo,  chiarito  che  la  verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023. 
La medesima circolare precisa, inoltre, che per «interventi avviati dal 1° gennaio  2023»  (di  seguito  anche  interventi  iniziati)  devono  intendersi,  in  linea  generale,  gli  interventi  per  i  quali  la  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata  (CILA)  sia  stata  presentata a  decorrere  dalla  predetta  data e la cui  data  di inizio lavori, indicata  nella  medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare, inoltre, nella  nuova  disciplina  anche  gli  interventi  per  i  quali  la  presentazione  della  CILA  sia  antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto  inizio a decorrere dall'anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un'attestazione resa dal direttore dei  lavori secondo le modalità dell'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del  DPR n. 445 del 2000. 
In  merito  al  requisito  della  destinazione  dell'unità  immobiliare  ad  abitazione  principale,  la  citata  circolare  chiarisce  che  possa  essere  applicata  la  definizione  del  comma  3­bis  dell'articolo  10  del testo  unico  delle imposte  sui  redditi  (TUIR)  di  cui  al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui «per  abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a  titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. ».
Il  medesimo  documento  di  prassi  ha,  inoltre,  chiarito  che,  qualora  l'unità  immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta  per  le  spese  sostenute  per  i  predetti  interventi  a  condizione  che  il  medesimo  immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi. 
Ciò  premesso,  l'Istante,  nel  rispetto  di  ogni  altra  condizione  ed  adempimento  previsto  dalla  normativa  di  riferimento  (e  non  oggetto  della  presente  istanza  di  interpello),  potrà  fruire  del  Superbonus  nella  misura  del  90  per  cento  delle  spese  sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile di proprietà  oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale, nel senso sopra  chiarito, al termine degli interventi medesimi.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,  assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della  loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla  conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane  fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.