Risposta n. 412 Agenzia delle Entrate

| OGGETTO: | Incentivi fiscali previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). 
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto,
e' stato esposto il seguente QUESITO
 
 
L'Istante chiede chiarimenti in relazione agli incentivi fiscali previsti per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (comma 1039 della Legge di Bilancio 2019).
Rappresenta, infatti, l'intenzione di dover chiedere al proprio fornitore di energia un aumento di potenza, al fine di far fronte sia alle proprie esigenze domestiche, quanto alla ricarica del veicolo.
Il dubbio interpretativo origina dalla circostanza che la disposizione normativa in questione prevede la possibilità di portare in detrazione anche «i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW».L'Istante, pertanto, chiede se tale limite massimo sia da intendere in assoluto o come potenza aggiuntiva rispetto a quella già a sua disposizione e, inoltre, se la voce di spesa debba essere riferita alla potenza richiesta o alla "potenza disponibile" effettiva, considerata la prassi dei fornitori di aggiungere alla "potenza impegnata" (in base al contratto di fornitura sottoscritto) anche un ulteriore 10 per cento (cd. "potenza disponibile").
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 
 
L'Istante considerata la finalità di tutela ambientale che gli incentivi in questione si prefiggono di raggiungere, ritiene che il limite dei 7 kW sia da riferire alla richiesta aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quanto già disponibile e che la detrazione possa essere calcolata sulla spesa connessa a tutta la "potenza disponibile", quindi sul totale fatturato, comprensivo dell'ulteriore quota del 10% assicurata autonomamente dai gestori, non essendogli possibile modificare le modalità operative di fatturazione applicate dagli stessi.
 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
 
L'articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (introdotto dall'art. 1,comma 1039 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) riconosce «una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro».
La disciplina applicativa della detrazione è contenuta nell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019.
Con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti, è stato precisato che il limite di spesa di 3.000 euro, comprensivo dei costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.
Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.
Considerato che la norma fa riferimento alla «richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW», si ritiene che tale limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.
Pertanto, nel caso di specie, il contribuente potrà fruire, nel rispetto delle altre condizioni previste, della detrazione prevista per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW nel predetto limite di spesa.
Inoltre, si ritiene che la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10 per cento attribuita autonomamente dai fornitori stessi.
Si segnala, da ultimo che l'articolo 119, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, prevede, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici una detrazione nella misura del 110 per cento, da ripartire in cinque anni tra gli aventi diritto, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad un intervento di cui al comma 1 del medesimo articolo 119.
Il successivo articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, stabilisce che i soggetti che sostengono spese nel 2020 e 2021, per gli interventi descritti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
Con circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, sono stati forniti chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l'ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, sono state definite le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)