Risposta N. 455 Agenzia delle Entrate

Articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 - interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche - ambito oggettivo di applicazione.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, associazione sportiva dilettantistica, intende effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - usufruendo della detrazione del 75 per cento prevista dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) - nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria.

L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso.

Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene di potersi avvalere della detrazione del 75 per cento prevista dall'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 e conseguentemente del cd. sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto:

- relativamente al requisito soggettivo, il comma 42 della legge 30 dicembre2021 n. 234 fa riferimento genericamente ai "contribuenti" e alle "imposte sul reddito", pertanto si ritiene che la detrazione sia da riferire a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Considerato, quindi, che l'associazione istante ha la detenzione dell'immobile, oggetto dell'intervento, in base ad un titolo idoneo (convenzione) ed è titolare di reddito imponibile IRES, possiede il requisito soggettivo per poter beneficiare della detrazione in commento con opzione dello sconto in fattura;

- relativamente al requisito oggettivo (tipo di immobile oggetto della detrazione), l'agevolazione in esame dovrebbe applicarsi a edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Si ritiene che l'intento del legislatore sia quello di ampliare, il più possibile, la platea di edifici oggetto dell'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e conseguentemente che si possa usufruire della detrazione per gli interventi sul palazzetto dello sport in quanto edificio esistente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'articolo 1, comma 42, della legge 30dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Come chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5),rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Nel caso in esame, si può ritenere che l'allegata Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo - Palazzetto dello Sport, stipulata con la Provincia di ......... possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».
Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la recente risposta pubblicata il 6settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su "edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Conseguentemente, nel caso di specie, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello - per le spese sostenute nel 2022 - dell'agevolazione prevista per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.