Risposta n. 486 Agenzia delle Entrate

OGGETTO: Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un frontaliere svizzero
 
 
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
 
 
 
QUESITO
 
 
 
L'Istante dichiara di essere un frontaliere svizzero con regolare permesso "G" di lavoro, residente in uno dei Comuni italiani presenti nella fascia entro i 20 km dal confine elvetico.
 
L'Istante rappresenta, inoltre, di essere comproprietario di una casa al 50 per cento con sua moglie, che è fiscalmente a suo carico.
 
Il Contribuente evidenzia che, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, la tassazione dei redditi di lavoro dipendente avviene esclusivamente in Svizzera (Stato in cui l'attività lavorativa è svolta) e che per tale motivo risulta esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
 
L'Istante rileva che l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico e che, sensi del successivo articolo 121, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, sia possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai soggetti che hanno eseguito gli interventi (c.d. "sconto in fattura") o per la cessione di un credito d'imposta corrispondente.
 
Ciò posto, il Contribuente chiede se per i lavori riconducibili alle predette agevolazioni Ecobonus e/o Sismabonus al 110 per cento, anche i frontalieri svizzeri possano esercitare l'opzione prevista dal citato articolo 121.
 
 
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 
 
 
L'Istante ritiene che anche i frontalieri siano legittimati ad optare, in luogo della fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo "sconto in fattura" o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.
 
 
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
 
 
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
 
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
 
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
 
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
 
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").
 
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
 
-   su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
-   su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
-  su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
 
-   su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
 
L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
 
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
 
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
 
Ciò premesso, con specifico riguardo alla fattispecie prospettata dal Contribuente, si rappresenta quanto segue.
 
La citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, atteso che tra i destinatari del Superbonus sono individuate «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento "riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati".
 
Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che in linea generale " trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)". Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.
In base a quanto detto, quindi, ad un contribuente proprietario di una casa in Italia, quindi titolare unicamente del relativo reddito fondiario, non è precluso l'accesso al Superbonus.
 
Dalle indicazioni fornite nell'istanza risulta che il Contribuente è un frontaliere residente in uno dei Comuni italiani presenti nella fascia entro i 20 km dal confine con la Svizzera al quale risulta applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 1 dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, ai sensi della quale «I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta».
 
Dall'istanza risulta, inoltre, che l'Istante, pur non producendo in Italia redditi da lavoro, quale proprietario assieme a sua moglie della casa di abitazione, risulta essere titolare del relativo reddito fondiario.
 
Ne consegue che l'Istante essendo titolare di un reddito in Italia, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente, previste può accedere al Superbonus ed in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, può optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative alla detrazione dall'imposta previste dall'articolo 121 del Decreto Rilancio.
 
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE
 
(firmato digitalmente)