Risposta n. 508 Agenzia delle Entrate

 | OGGETTO: | Articolo 16 bis, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con asseverazione successiva all'inizio dei lavori.
 
 
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
 
 
QUESITO
 
 La società istante è proprietaria di un capannone industriale sito in zona sismica 3, attualmente locato e su cui in data XX/XX/2019, a seguito di presentazione di SCIA, ha iniziato lavori di ristrutturazione mediante parziale demolizione e ricostruzione.
La società osserva da un lato che il decreto-legge n. 34 del 2019 ha esteso la detrazione cd. "sisma bonus acquisti", in origine limitata ai fabbricati ubicati in zona 1, agli interventi nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3; dall'altro, che con la Risoluzione n. 22/E del 2018 è stata riconosciuta la possibilità di fruire del cd."sisma bonus" anche per gli interventi su immobili posseduti da società destinati alla locazione.
Ciò rilevato, la società chiede chiarimenti in merito al termine di allegazione dell'asseverazione della classe di rischio dell'edificio di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017.


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 
 
L'istante, rileva che, essendo inizialmente la zona sismica 3 esclusa dal beneficio in oggetto e "pur essendo l'originario fabbricato rispetto a quello in costruzione di almeno due classi di rischio sismico inferiore, in sede di richiesta della SCIA non venne depositata l'asseverazione (...)".
Tuttavia, ritiene che la modifica apportata dal D.M. n. 24 del 9 gennaio 2020, laddove prevede che " l'asseverazione predetta (debba) essere allegata tempestivamente", autorizzi a considerare tempestiva anche un'asseverazione allegata alla fine dei lavori, e ciò in considerazione "dell'incertezza normativa generatasi dal susseguirsi di interventi normativi, non ultimo quello operato dal decreto legge 34 del 2019, che modificando l'art 16 comma 1-septies della legge 90/2013 ha operato retroattivamente".
 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
 
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio sul riscontro della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia ai fini dell'ottenimento benefici fiscali, restando fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-bis effettuati dai soggetti passivi Ires, si evidenzia che con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 è stata riconosciuta l'agevolazione degli interventi riguardanti immobili "non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione".
Al riguardo, infatti, è stato rilevato che "la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio", motivo per cui "si deve ritenere che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio".
Tale orientamento, in materia di sisma bonus, è stato ulteriormente specificato con la risoluzione n. 34/E del 2020 che ha considerato agevolabili "gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione".
Con riferimento al richiesto chiarimento interpretativo, dalla descrizione della fattispecie emerge che la società istante stia svolgendo lavori di ristrutturazione mediante parziale demolizione e ricostruzione su un capannone industriale di sua proprietà con l'obiettivo di migliorare il rischio sismico dell'edificio di due classi. Tale fattispecie, così come descritta dall'istante, rientra nell'articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge n. 63 del 2013.
L'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha previsto, per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (cd. "sismabonus"), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
In particolare, il comma 1-quater del citato articolo 16 prevede maggiori percentuali di detrazione, qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal successivo d.m. 7 marzo 2017, n. 65 e da ultimo dal d.m. del 9 gennaio 2020) e relativi allegati. La detrazione sopra indicata spetta nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio. Con il citato decreto ministeriale sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati. L'osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione.
In particolare, l'articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che «Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato».
Il successivo comma 3 stabilisce che «conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Infine il comma 5 del medesimo articolo 3, statuisce, espressamente, che:

«l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013»
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Al riguardo, con la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, e da ultimo con la circolare 8 luglio 2020, 19/E, è stato chiarito che, sulla base delle richiamate disposizioni, un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione.
Ciò premesso, relativamente al quesito posto dall'Istante concernente la presentazione dell'asseverazione successivamente alla presentazione della SCIA e all'inizio dei lavori si osserva che il deposito dell'asseverazione effettuato dall'Istante deve essere considerato tardivo ciò in quanto la norma citata (articolo 16 bis, comma 1-quater) era già in vigore già dal 1° gennaio 2017 e non è stato oggetto di modifiche.

Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste dal comma 1 quater dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Appare inconferente il richiamo effettuato dall'istante all'articolo 16-bis comma 1-septies del decreto-legge n.63 del 2013, poiché la detrazione di cui al citato comma riguarda un caso diverso rispetto a quanto prospettato nell'istanza. Il comma 1-septies del citato articolo 16, infatti, disciplina la detrazione relativa all'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Si precisa, che tale norma è stata modificata dal d.l. n.34 del 2019 (Decreto crescita) che dal 1°maggio 2019 ha inserito la zone sismiche 2 e 3 tra le zone sismiche in cui poter effettuare gli interventi agevolati dall'articolo 16, comma 1-septies. Per tale motivo sulla norma citata sono stati necessari i chiarimenti contenuti nella circolare n.19/E del 2020.