Risposta N. 515 Agenzia Entrate

Superbonus - Interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica in una palestra di una scuola, utilizzata in base ad una Convenzione stipulata con un comune - Articolo 119, comma 9, lett. e) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

 
L'istante rappresenta di essere un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) regolarmente iscritta al registro CONI, ed intende effettuare degli interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà comunale. Rappresenta, altresì, che dal 2010 è stata stipulata una convenzione con l'Amministrazione comunale, e, da ultimo, il rinnovo della convenzione per il periodo settembre 2020 - settembre 2021, in virtù della quale l'ente concede all'associazione l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, tra cui la struttura denominata "Palestra Scuola Media" per l'espletamento delle attività, anche didattiche, dell'esercizio sportivo, nonché dei servizi ad essi inerenti (articolo 3 della Convenzione).
 In particolare, in base al predetto articolo 3 della convenzione l'Istante utilizza i seguenti impianti con annessi spogliatoi e docce:
- campo di calcio in erba sintetica;
- pista per atletica leggera;
- palestra grande (scuola media);
- palestra piccola (scuola elementare).
Inoltre, gli orari di utilizzo delle palestre da parte dello stesso Istante sono subordinati all'uso delle stesse da parte della scuola (orario scolastico).
L'Istante rappresenta che la "Palestra Scuola Media" necessita di interventi di riqualificazione energetica, e che intenderebbe effettuare in accordo con l'Amministrazione comunale.
Ciò considerato chiede se, in virtù di tale convenzione possa fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), per gli interventi che intende eseguire sugli immobili di proprietà del comune (palestra scuola media)

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'associazione Istante non fornisce soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (in corso di conversione) e dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (anch'esso in corso di conversione), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (da ripartire in cinque quote annuali di pari importo ed in quattro quote annuali di apri importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022), a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). 
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. " ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. 
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Ai sensi del successivo articolo 121, tutti i soggetti che sostengono, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, delle spese per gli interventi tassativamente individuati ed elencati al successivo comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. "sconto in fattura") ovvero, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. 
Le modalità attuative delle sopra richiamate disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847, del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, del 22 febbraio prot. n. 51374, e del 30 marzo 2021, prot. n. 83933.
Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame. 
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus. 
L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato dal comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio che alla lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche «agli interventi effettuati», dalle « associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi». 
Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell'immobile in virtù di un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell'immobile "a spogliatoio" per lo svolgimento della proprie attività. 
Più precisamente, come chiarito nella citata circolare, 24/E del 2020, il beneficiario può: 
- essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull'immobile;
- detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 
Nel caso in esame, si può ritenere che l'allegata Convenzione avente ad oggetto la "manutenzione e custodia degli impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, sia pure in maniera non esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dalla stesso ente comunale per l'attività scolastica) possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus. 
Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'Associazione Istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo, in base al rinnovo della convenzione, a far data dal 1° settembre 2020, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione. 
Pertanto, con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi, previsti dalla norma in esame, vale a dire in relazione all'immobile di proprietà del comune (palestra scuola media) a fronte degli interventi che intende effettuare di efficientamento energetico ma solo per la parte adibita a spogliatoi. 
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.