Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante intende effettuare un acquisto e ristrutturazione di in immobile al fine di realizzare degli interventi edilizi di natura antisismica su un immobile esistente da destinare ad uso abitativo sito nel comune di ----- in provincia di .....
In particolare, in relazione agli interventi agevolabili che prevedono la riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 119, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), la norma prevede che le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio de ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, (allegato 1). L'Istante fa presente che in tale elenco il Comune di ----- risulta compreso tra i Comuni appartenenti al rischio sismico 3.
Mentre, in relazione all'elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la Circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E (paragrafo 2.1, nota 25, pag. 23), il Comune di --- -- ricade in una zona a rischio sismico 4 e non più 3. Chiede, pertanto, se ai fini dell'accesso al regime previsto dal decreto Rilancio occorre far riferimento alla tabella allegata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per il caso di specie, il Comune di ------ risulta ricadere in zona a rischio sismico 3.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che sulla base della tabella allegata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, il Comune di ------ risulta ricadere in zona a rischio sismico 3 e, pertanto, ritiene agevolabili le spese per interventi antisismici sull'immobile ivi situato.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) e dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in corso di conversione), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di cd. Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
In particolare, nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus spetta, ai sensi del citato comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, a fronte del sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai predetti commi dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013.
Si tratta, in particolare, degli interventi indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).
In particolare, come rappresentato nella circolare n. 24/E del 2020 la suddivisione dei Comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della Protezione Civile: http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione +sismica+al+31+gennaio+2020+per+comuni/df142eb4-4446-42ce-b53ba3abde5d7d48.
Non rientra nella competenza dell'Agenzia stabilire le modalità con cui i Comuni vengono classificati nel rischio sismico 1, 2, 3, 4, per quanto di interesse, si rappresenta, tuttavia, che con la citata Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 sono stati approvati i «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone» di cui all'allegato 1, della stessa ordinanza.
Nell'allegato 1 "PRIMA APPLICAZIONE" è stato previsto che:
«i) In prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono individuate sulla base del documento «Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale», elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con le seguenti precisazioni:
1. La classificazione di ciascun comune secondo il documento citato è riportata in allegato A, unitamente alla classificazione precedente ed alla zona di appartenenza secondo la mappa di cui al presente documento.
2. I comuni ivi indicati come «non classificati» devono essere intesi come appartenenti alla zona 4.
3. I comuni ivi indicati come appartenenti rispettivamente alla I, II e III categoria devono essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1, 2 e 3».
Come si evince dalla circolare pubblicata sul sito: http://www.protezionecivile.tn.it/binary/pat_protezione_civile/Sismologia/CIRCOLAR E_SISMICA301203.1302689345.pdf , la Provincia autonoma di ------- ha provveduto a dare attuazione, in prima applicazione, agli obblighi disposti con l'ordinanza nei confronti delle regioni e provincie autonome, mediante due provvedimenti:
- delibera della Giunta Provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 "Norme di attuazione della variante 2000 al P.U.P. - Approvazione della Carta di Sintesi Geologica";
- delibera della Giunta provinciale n.2929 del 6 novembre 2003 "Attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n. 3274 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".
Come si evince dalla mappa classificazione rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per comuni, pubblicata sul sito https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica, la zona sismica per il territorio di -------, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, è stata aggiornata, con la delibera della Giunta Provinciale n. 2919 del 27 dicembre 2012 della Provincia ------. Sulla base dei documenti richiamati il comune di ----- attualmente è classificato nella zona sismica 4.
Ne consegue che ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio per gli interventi che prevedono una riduzione del rischio sismico occorre far riferimento alle sopra richiamate ordinanze.
Con riferimento al caso di specie, il comune di ------, come da link allegato, alla citata circolare n. 24/E del 2020, e da quello aggiornato ad aprile 2021, risulta ricompreso nella zona sismica 4 e non 3, pertanto, l'Istante non può avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio per gli interventi che prevedono la riduzione del rischio sismico.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.