| OGGETTO: | Superbonus- interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2
con cambio di destinazione in residenziale - opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119 comma 4, e articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante riferisce di essere comproprietario con il coniuge di una unità immobiliare, attualmente accatastata al Catasto Fabbricati in categoria C/2, che costituisce l'ultima porzione non ancora recuperata, adibita in passato a stalla/ricovero attrezzi agricoli e fienile, di una cascina a corte. Su tale immobile intende effettuare entro la fine del 2021, lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
Rappresenta, al riguardo, che in relazione all'applicabilità del cd. sismabonus (e altri quesiti correlati) per i suddetti lavori ha già presentato istanza di interpello ricevendo parere favorevole.
In vista dell'avvio dei lavori, in data 10 giugno 2020, l'Istante ha richiesto il Permesso di Costruire per la "Ristrutturazione (ex art. 3, comma l, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con cambio d'uso ai fini abitativi e miglioramento della classe di rischio sismico (...) di edificio rurale". Contestualmente alla suddetta richiesta di Permesso di Costruire è stata presentata l'Asseverazione prevista dal decreto ministeriale n. 58 del 2017, effettuata dal professionista abilitato a cui è stata commissionata la progettazione strutturale, da cui risulta che a seguito dell'intervento progettato deriva una riduzione del rischio sismico dell'edificio di almeno due classi. Poichè, inoltre, sul lato nord della facciata esterna dell'edificio, costituita da un muro di pietra antico, sono ammessi solo interventi di risanamento e di restauro conservativo, l'Istante intende effettuare sulla stessa opere riconducibili al decoro urbano che non saranno influenti dal punto di vista termico. Il contratto di appalto d'opera, con l'impresa edile che effettuerà parte dei lavori sopra indicati, è in corso di finalizzazione, in vista del prossimo inizio dei lavori.
L'Istante intende avvalersi dell'opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni, di cui all'art. 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) e l'impresa edile si è resa disponibile ad anticipare un contributo in forma di sconto in fattura.
Ciò posto, l'Istante chiede:
- se può beneficiare del cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del citato decreto Riancio per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale e se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico;
- quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), e come calcolare la percentuale del 30 per cento dei predetti S.A.L previsto dal comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio;
- se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.Considerato, infine, che per i lavori da effettuare è potenzialmente possibile fruire di diverse tipologie di agevolazioni fiscali (nello specifico, sismabonus, Superbonus e bonus facciate), l'Istante chiede quale comportamento deve essere adottato, ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene:
- di avere diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento delle spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico che saranno sostenute, dalla data di inizio dei lavori e fino al 31 dicembre 2021, ricorrendo la fattispecie prevista al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 e che tale detrazione spetta anche se l'immobile diverrà abitativo solo al termine dei lavori. Considerato, inoltre,che il Superbonus non si applica se gli interventi sono realizzati su immobili appartenenti a determinate categorie catastali (A/l, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), ritiene che la verifica della categoria catastale dell'immobile va effettuata solo al termine degli interventi quando cioè lo stesso avrà destinazione residenziale;
- che la presenza della polizza assicurativa e la congruità delle spese possa essere asseverata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in base ai modelli allegati al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2018 e che, ai fini della verifica della predetta congruità, si possa fare riferimento ai prezzari indicati al comma 13-bis del citato articolo 119. Ciò in quanto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con gli altri Ministri coinvolti 6 agosto 2020, ivi richiamato, non risulta fornire indicazioni per gli interventi antisismici;
- che per il calcolo dell'importo minimo del 30 per cento relativamente a ciascuno dei S.A.L. previsti dal comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio occorre fare riferimento all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione, pari a 96.000 euro, ancorchè, sulla base del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi concordato con l'impresa edile, la spesa prevista per gli interventi ammissibili al Sisma Bonus supera senz'altro tale importo. Pertanto, a ciascun S.A.L., dovrà corrispondere un costo pari almeno a 28.800 euro (30 per cento di 96.000 euro);
- che per i lavori sulla facciata spetta il bonus facciate anche se tali interventi non influiscono dal punto di vista termico; se gli stessi rientrano, invece, nel sismabonus, potrà fruire di una sola agevolazione;- che nel caso in cui sia possibile fruire di diverse agevolazioni, debbano essere emesse fatture separate, diversificate per tipologia di agevolazione eventualmente applicabile.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.
Con riferimento alla applicazione del Superbonus, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e da ultimo con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
In particolare, relativamente agli interventi prospettati nell'istanza di interpello, nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti").
L' aliquota del 110 per cento,si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Il Superbonus spetta, inoltre, a fronte di ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 119.
Ai sensi del comma 15-bis del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, le disposizioni agevolative in commento non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari "non aperte al pubblico".
Tanto premesso, con riferimento all'intervento prospettato dall'Istante, si fa presente che per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis, del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale. Relativamente a tale ultima disposizione - che riguarda la detrazione spettante a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su immobili residenziali e relative pertinenze - nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E è stato, da ultimo, ribadito
che è possibile "fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo".
Il medesimo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus; pertanto, è possibile fruire della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, oggetto dell'istanza di interpello, anche nell'ipotesi prospettata di cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e semprechè l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
In relazione alla possibilità di fruire del bonus facciate con riferimento ai lavori che l'Istante intende realizzare sulla facciata dell'edifico, anche se non influenti dal punto di vista termico, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1. commi da 219 a 223, della legge n. 160 del 2019, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, ai sensi dei citati commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il bonus facciate spetta per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E cui si rinvia per i necessari approfondimenti nonché per la individuazione più puntuale degli interventi ammessi alla agevolazione medesima.
In relazione alla possibilità di cumulare il Superbonus con altre agevolazioni fiscali, nella medesima circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che:
- gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa;
- qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
I medesimi principi sono stati affermati, altresì, nella citata circolare n. 2/E del 2020 con riferimento agli interventi ammessi al bonus facciate atteso che anche questi ultimi possono astrattamente rientrare tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio oggetto delle specifiche detrazioni sopra richiamate.
Tanto premesso, fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora, come prospettato dall'Istante, siano realizzati sull'edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell'edifico, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Va, tuttavia, rilevato che nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio, indicati dall'Istante.
Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate.
La verifica della predetta autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della situazione di fatto che non possono formare oggetto di interpello. Ai fini della fruizione di entrambe le agevolazioni, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto.
Con riferimento ai quesiti posti dall'Istante in ordine alla possibilità di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 121, comma 1, del decreto Rilancio e, in particolare, del cd. sconto in fattura che l'impresa edile si è resa disponibile ad effettuare, anche in relazione ad eventuali stati di avanzamento lavori (S.A.L.), nonchè in ordine all'attestazione di congruità delle spese, si fa presente quanto segue.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, in applicazione delle disposizione contenute nei citati articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini del sismabonus è necessario acquisire:
- ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF (cfr. comma 11 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);
- ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In particolare, ai sensi del citato articolo 119, comma 13, lett. b) del decreto Rilancio, per gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus, l'efficacia degli stessi «è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.»
Il successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119 stabilisce, inoltre, che la predetta asseverazione «è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».
Il comma 14 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce, infine, che i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Il predetto massimale non può essere inferiore a
500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell'attività prestata.
Il comma 1-bis del citato articolo 121 prevede, inoltre, che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che tuttavia, per gli interventi ammessi al Superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento medesimo.
Per gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico, l'articolo 3 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 n. 329, stabilisce:
- al comma 4-bis che «Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,(...), per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1°luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14»;
- al comma 4-ter che «Al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (...), il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all'allegato1. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l'importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell'intervento contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all'allegatoB-2»;
- al comma 4-quater, infine, che « La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'apposizione del visto di conformità ivi previsto».
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, pertanto, che le attestazioni e le asseverazioni richieste a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico,sia ai fini del Superbonus sia della opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, devono essere redatte in base agli allegati indicati nel citato comma 4-bis dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017.
Nell'ambito dei predetti documenti, è altresì attestato il possesso della polizza assicurativa di cui al citato articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio.
Inoltre, ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020 - emanato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 e richiamato nel comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio - non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici, oggetto dell'istanza di interpello.
Va, peraltro, rilevato che nell'Allegato B al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 - in base al quale va redatta l'asseverazione di cui al citato comma 13, lett. b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio - è previsto, tra l'altro, che il tecnico indichi il prezzario mediante il quale ha stimato la congruità della spesa ammessa alla detrazione.
Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell'intervento agevolabile, necessario - ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio - per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non, come prospettato dall'Istante, all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Si fa presente, al riguardo, che nel modello di cui all'Allegato 1 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 - da utilizzare, ai sensi del citato comma 4-quater dell'articolo 3 del medesimo decreto n. 58 del 2017, per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori, al fine di usufruire dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio - va riportato, per ciascun S.A.L., il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l'ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'asseverazione.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.