Risposta n. 543 Agenzia delle Entrate

 | OGGETTO: | Articoli 119 e 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto

rilancio). Opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura da parte di contribuente in regime forfetario del cd. bonus facciate.
 
 
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
 
 
QUESITO
 
 
L'istante è un libero professionista che aderisce al regime forfetario previsto dall'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.
Rappresenta di voler avviare dei lavori di ristrutturazione della abitazione di proprietà, sita in ... . Con documentazione integrativa presentata in data ... ha precisato che detta abitazione è inserita in un fabbricato costituito di tre unità immobiliari, riferite a tre diverse proprietà e che sono in programma interventi sia su parti comuni (di ripresa degli intonaci e riordino della facciata), sia su porzioni serventi le singole unità immobiliari (balconi, ringhiere e la c.d. "altana", su cui si dirà oltre).
In relazione a tali interventi vorrebbe fruire delle agevolazioni previste per il recupero edilizio, in particolare del c.d. "ecobonus", di cui all'articolo 14 del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, nella versione potenziata dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e del c.d. "bonus facciate", previsto dall'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Chiede se, in quanto contribuente che aderisce al regime forfetario, possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 sopracitato, che riconosce la possibilità di ottenere uno sconto in fattura o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi ivi elencati.
Chiede, inoltre, se la ristrutturazione dell'elemento architettonico "altana veneziana" - in merito a cui è stata prodotta, in sede di documentazione integrativa, una relazione tecnica redatta dall'arch. Tizio - sia intervento agevolabile ai sensi del menzionato "bonus facciate".
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 
 
L'istante ritiene di poter fruire dei benefici previsti dall'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (i.e. opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito), ancorché sia un contribuente in regime forfetario, in virtù di quanto precisato nella Risposta n. 309 del 2019 (riferita alla cessione del credito per interventi rientranti nel
c.d. "ecobonus", a seguito delle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205) in cui si è riconosciuto che la cessione del credito può essere effettuata da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta.
Ritiene, inoltre, che gli interventi di recupero dell'altana (elemento architettonico tipico di Venezia) possano rientrare fra gli interventi agevolabili ai sensi del c.d. "bonus facciate", alla stregua dei lavori di ripristino sui balconi sporgenti in senso verticale.
In particolare, nella relazione tecnica allegata alla documentazione integrativa viene evidenziata la differenza tra lastrico solare (ovvero terrazza a livello) e la tipica altana veneziana.
Quest'ultima, si afferma, "è una piattaforma appoggiata a mezzo di pilastrini di sostegno ad una falda obliqua del tetto senza farne parte integrante, ed è costituita da travi e assito in tavole di legno. Non è coperta né - tantomeno - copre l'edificio: non contribuisce in alcun alla protezione del manufatto sottostante. Non ha funzione di convogliamento delle acque piovane e non ha alcuna funzione isolante. L'unica funzione è quella di offrire un affaccio verso l'esterno. In quanto tale è assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto. Essendo chiaramente percepibile dal suolo pubblico, l'altana contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio [...]".
Alla luce di quanto sopra, l'istante ritiene che la altana veneziana - non avendo la natura di "parete orizzontale", né funzione di copertura dell'edificio - debba essere assimilata ai balconi e come tale ricompresa, in base al combinato disposto di cui ai commi 219, 220 e 221, dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, nei manufatti su cui possono essere effettuati gli interventi compresi nel c.d. "bonus facciate".
 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
 
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio») ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. "superbonus").
L'articolo 121 del medesimo Decreto rilancio ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
I primi chiarimenti in merito sono stati forniti con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, cui si rinvia per completezza.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, detta circolare, al paragrafo 1.2, ha precisato che "In linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva [...].
È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) [...]. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari [...].
Ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta".
La medesima circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 7.2, ha chiarito che gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura, ai sensi del citato articolo 121, sono gli interventi di:
a)  recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
b)   efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. "ecobonus"), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al "superbonus";
c)   adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. "sismabonus"), compresi quelli che danno diritto al "superbonus";
d)   recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il c.d. "bonus facciate" introdotto dall'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e)   installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al "Superbonus";
f)  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Nel caso di specie, l'istante afferma di voler effettuare spese per interventi rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) e d) summenzionate e chiede se è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsti dal citato articolo 121, pur essendo l'istante medesimo un contribuente in regime forfetario.
Nel presupposto che gli interventi che si intendono realizzare rientrino nel Superbonus e che vengano rispettate tutte le altre condizioni previste con riferimento alla applicazione delle agevolazioni in commento, i cui chiarimenti sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E sopra richiamata, e non oggetto dell'istanza d'interpello, la scrivente ritiene che l'istante, contribuente c.d. "forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione delle agevolazioni in parola e l'effettuazione degli adempimenti previsti, potrà esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del Decreto rilancio.
Con riferimento all'ulteriore quesito posto dall'istante, riguardante l'ammissibilità al c.d. "bonus facciate" delle spese per interventi sull'elemento architettonico denominato "altana veneziana", la scrivente osserva quanto segue.
La detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti - c.d. "bonus facciate" - è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito.
Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione, la medesima circolare, al paragrafo 2, ha precisato che "la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali [...].
In particolare, la detrazione spetta per:
-   interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
-   interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
-    interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
L'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".
Alla luce di quanto sopra la scrivente, considerata la particolarità dell'elemento architettonico denominato "altana veneziana" e tenuto conto che, secondo quanto rappresentato dalla relazione tecnica prodotta dall'istante, si tratterebbe di un elemento "assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto [...] chiaramente percepibile dal suolo pubblico" che, dunque, "contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio", ritiene che gli interventi effettuati sull'altana medesima, salvo il rispetto di tutti i requisiti e l'effettuazione degli adempimenti previsti, possano essere ammessi al c.d. "bonus facciate".
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.