Risposta N. 545 Agenzia delle Entrate

Superbonus - installazione di un impianto fotovoltaico - intestazione dell'utenza elettrica e del contratto di cessione con il GSE - Articolo 119del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, in qualità di comproprietario di un'unità immobiliare residenziale, ha effettuato, quale intervento "trainato" ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, l'installazione di un impianto fotovoltaico, e fa presente che, come previsto dal successivo comma 7, l'energia non auto consumata in sito (ovvero non condivisa per l'auto consumo) viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).

L'Istante è committente dei lavori di efficientamento nonché intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse mentre l'intestatario dell'utenza elettrica e del contratto con il GSE è l'altro comproprietario e unico residente nell'abitazione.

Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini del Superbonus, sia necessaria che beneficiario dell'agevolazione avendo sostenuto le spese per l'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico debba essere anche intestatario dell'utenza elettrica e del contratto di cessione dell'energia in surplus al GSE.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che la non coincidenza tra l'intestatario dell'utenza elettrica e del contratto con GSE con il beneficiario del Superbonus non costituisca causa ostativa all'applicazione delle agevolazioni in commento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia ai fini del conseguimento dei benefici fiscali in esame (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), restando al riguardo impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e10.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E e con lacircolare del 23 giugno 2022, n. 23/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.

Per i profili che qui interessano, si osserva che ai sensi del comma 5 dell'articolo119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (di cui al comma 1), nonché di adozione di misure antisismiche (di cui al comma 4) che danno diritto al Superbonus, nonché - ai sensi del comma 6dell'articolo 119 - per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Al riguardo, si fa presente che, in applicazione dei principi generali confermati -nella citata circolare n. 24/E del 2020 - anche nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l'immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota diproprietà.
Il successivo comma 7 del medesimo articolo 119 prevede che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., con le modalità di cui all'articolo 13,comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In base alla predetta disposizione è, pertanto, necessario, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, tra l'altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.
In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Nel caso di specie, di fatto, l'Istante ha prodotto, con documentazione integrativa, il "contratto per il ritiro dell'energia elettrica" stipulato dal comproprietario dell'immobile con il GSE.
Pertanto, si ritiene che, in assenza di specifiche preclusioni nella norma e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, non oggetto della presente istanza, l'Istante possa fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico anche se l'utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l'energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'auto consumo sono intestati all'altro comproprietario dell'immobile.