Risposta N. 61 Agenzia delle Entrate

Superbonus - professionista abilitato e visto di conformità - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020).

OGGETTO:  Superbonus - professionista abilitato e visto di conformità - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020). 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente 

QUESITO
L'istante intente beneficiare dell'agevolazione (cd. Superbonus) prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) esercitando l'opzione per la cessione di cui al successivo articolo 121.
Lo stesso dichiara di essere un consulente del lavoro e pertanto di essere abilitato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del decreto n. 164 del 1999, a rilasciare i visti di conformità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Tanto premesso, l'istante chiede se possa applicare il predetto visto di conformità direttamente in caso di opzione per la cessione, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, di un proprio credito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 
L'istante ritiene di potere applicare egli stesso il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione del credito prevista dall'articolo 121 del decreto rilancio.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 
L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al cd bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). 
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. 
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047. 
Con riferimento alla applicazione del cd. Superbonus, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti. 
In particolare, relativamente agli interventi prospettati nell'istanza di interpello, nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti"). 
La maggiore aliquota del 110 per cento delle spese si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. 
Il Superbonus spetta, inoltre, a fronte di ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 119. 
Gli interventi ammessi all'agevolazione devono essere realizzati su: 
  • parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati); 
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati); 
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati). 
Ai sensi del comma 15-bis del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, le disposizioni agevolative in commento non si applicano, invece, alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Sotto il profilo procedurale, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto di cui al successivo articolo 121, l'articolo 119, comma 11 del decreto Rilancio specifica che «il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (trattasi degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997». 
Pertanto, per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, il visto di conformità è rilasciato ai sensi del citato articolo 35 dai soggetti sopra indicati dal comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 322 del 1998, i quali sono tenuti, nell'ambito dei controlli di finalizzati al rilascio del visto di conformità, a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti ai sensi dell'articolo 119, comma 13 del decreto Rilancio (cfr. circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, par. 8.1). 
Con riferimento al citato comma 3, articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 è stato precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circolare n. 54/E del 2001 con riferimento all'asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore. 
Al riguardo, si osserva che il richiamo all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 comporta l'applicazione di tale disciplina e della relativa prassi adottata in materia, anche ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 119. 
Alla luce di quanto sopra illustrato, in coerenza alla consolidata prassi in materia di visto di conformità di cui all'articolo 35 in esame, in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 119, comma 11 del decreto Rilancio, si ritiene che il professionista abilitato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, possa apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al citato articolo 119 comma 11 e 121 del decreto Rilancio, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione. 
Pertanto, nel caso di specie, qualora l'istante abbia effettivamente diritto a fruire della detrazione di cui si tratta, e sia un professionista abilitato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, potrà applicare autonomamente, ove ricorrano i presupposti soggettivi previsti dalla norma, il visto di conformità previsto dall'articolo 119, comma 11, del decreto Rilancio. 
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.