Risposta N.672 Agenzia Entrate

Superbonus - installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di building automation per impianti di condizionamento e acqua calda sanitaria - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante è proprietario di un appartamento posto all'interno di un edificio composto da tre appartamenti, ognuno intestato ad un soggetto diverso.
Lo stesso rappresenta che "i lavori che si intendono effettuare per accedere al Superbonus sono costituiti dalla coibentazione delle strutture opache, dal cambio dei serramenti, dalla nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e dalla installazione di sistemi BACS".
L'istante, dopo aver precisato che si sono verificati tutti i requisiti per accedere al Superbonus, chiede di sapere quanto segue:
1. se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022;
2. se sostituendo il vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione al 65 per cento (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire della detrazione del 110 per cento su quello nuovo. In caso di sostituzione del generatore (G2) con un sistema ibrido (G4) chiede se valgano le stesse considerazioni;
3. se, in presenza di interventi "trainanti" condominiali e "trainati" dei singoli condomini, per la cessione del credito alla banca si possa aprire un unico conto corrente comune per tutti gli interventi o occorra aprire più conti correnti di prefinanziamenti in base al soggetto che fruirà della detrazione;
4. con riguardo all'Enea, se occorra fare una pratica per ogni soggetto beneficiario della detrazione oppure sia sufficiente una pratica unica relativa al condominio, unendo quindi gli interventi trainati e trainanti. In caso di pratica unica relativa al condominio, chiede la modalità per poter dividere le spese in capo a ogni soggetto;
5. quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell'amianto;
6. per i sistemi di sistemi di building automation (BACS), quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con questi sistemi, se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i massimali per l'installazione di questi sistemi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) e dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). 
Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 
Ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119. 
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame. In relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in merito alla disciplina agevolativa in questione sono state inoltre pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nella pagina dedicata al Superbonus dell'agenzia delle entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus. 
In relazione all'ambito temporale di applicazioni delle disposizioni previste dall'articolo 119, del decreto Rilancio, si rappresenta che, in generale, (eccetto per alcune categorie di soggetti) a seguito delle modifiche apportare allo stesso articolo 119 (cfr. art. 1, comma 66, lett. m), legge 30 dicembre 2020, n. 178) la detrazione prevista nella misura del 110 per cento si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022. 
In particolare, con riferimento all'istallazione degli impianti fotovoltaici il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio dispone che «Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all' articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale». 
Da ultimo l'articolo 119, comma 8-bis del decreto Rilancio è stato sostituito dall'articolo 1, comma 3, lett. b), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (convertito nella legge 1 luglio 2021, n. 101) prevedendo, tra l'altro, che per «gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022». 
Ne consegue che per gli interventi effettuati dai condomìni di cui allo stesso all'articolo 119 comma 9, lett. a) del decreto Rilancio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60 per cento di quelli complessivi. Con riferimento al quesito 2, si fa presente che lo stesso è stato chiarito dalla citata circolare n. 30/E del 2020, par. 4.5.3 secondo cui "in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell'ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento. 
Resta fermo l'eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame." 
I quesiti 3 e 4, aventi ad oggetto aspetti di natura non tributaria, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156. 
Infine, con riferimento al quesito 5, la citata circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito, confermando la circolare n. 24/E del 2020 e la risoluzione n. 60/E del 2020, che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Resta inteso che l'appuramento di tale circostanza, così come precisato dalla risoluzione del 7 luglio 2008, n. 283, esula dalle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di risposta alle istanze di interpello, ed è invece demandato alla valutazione del competente tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto interministeriale 6 agosto 2020, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 
Con riferimento al quesito 6, relativo ai sistemi BACS previsti dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 88, si precisa che il decreto requisiti del 6 agosto 2020 ha previsto, all'articolo 2, punto 1.f, tra gli interventi di efficientamento energetico anche «l'installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation». Ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato A del decreto requisiti, gli interventi di installazione di sistemi di building automation devono consentire «la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a: 
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati di altri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti; 
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; 
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto». 
Il successivo articolo 5, comma 1, lettera d), punto iii, precisa che la detrazione spetta per le spese relative alla «fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici nonché per gli interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature» (lettera c del medesimo articolo). 
Pertanto, è agevolata l'installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, a condizione che ricorrano le condizioni previste dal citato decreto requisiti e nei limiti di 15.000 euro (cfr. allegato B, tabella 1, lettera ba del decreto requisiti). 
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.